Il trasferimento dei figli minori molto lontano dal genitore non convivente viola il diritto alla bigenitorialità
23/05/2024Garanzia auto usata acquistata tra privati
Per la compravendita di oggetti usati tra privati trovano applicazione le norme sulla garanzia per i prodotti difettosi indicate nel Codice Civile e non quelle contemplate nel Codice del Consumo, valevoli per i rapporti tra consumatore e professionista.
In materia di vendita, in particolare, l’art. 1490 c.c. dispone che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”. Il successivo art. 1491 c.c. precisa che “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Dunque il privato che vende un’auto usata non è tenuto a fornire una garanzia per un periodo determinato: egli è responsabile solo per i difetti esistenti, e non facilmente rilevabili, al momento della stipula del contratto. Qualora i difetti si manifestino in un momento successivo alla consegna del bene, perché operi la garanzia del venditore, detti difetti devono dipendere da vizi già esistenti.
Infatti chi acquista un prodotto usato è consapevole che la qualità dell’oggetto sia ridotta in ragione dell’usura e dell’utilizzo nel periodo precedente la vendita. Così, per i difetti venuti alla luce dopo la vendita, ma collegati al normale utilizzo del bene, non opera la garanzia del venditore: in questo caso è l’acquirente che ne sopporta le conseguenze.
Per denunciare il difetto l’acquirente, pena la decadenza dal diritto alla garanzia nei confronti del venditore, ai sensi dell’art. 1495 c.c., deve denunciare il difetto al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (a mezzo raccomandata A/R o PEC). La norma precisa che “La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato”. Inoltre il compratore, per far valere la suddetta garanzia, deve instaurare la causa nei confronti del venditore entro un anno dalla consegna del bene.
Quanto agli effetti della garanzia attivata dal compratore, se il difetto è riparabile e non impedisce il normale funzionamento dell’auto, egli può chiedere, alternativamente:
- una riduzione del prezzo (o la restituzione di una parte del prezzo già interamente versato);
- la riparazione del mezzo a spese del venditore.
Se il difetto invece non consente di utilizzare più il bene perché ormai inservibile, egli può chiedere, a propria scelta:
- la restituzione del prezzo versato e l’eventuale risarcimento del danno se dimostrabile;
- l’integrale riparazione a spese del venditore e l’eventuale risarcimento del danno se dimostrabile.